Art. 19.
(Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;

          b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».